Art. 275 — Registro d'iscrizione
Il personale tecnico delle costruzioni navali e' iscritto in registri conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario. Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica:
- a)le generalita' dell'iscritto;
- b)il domicilio;
- c)l'abilitazione professionale di cui e' in possesso;
- d)i dati relativi all'attivita' professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi. Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre:
- 1)i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione;
- 2)le benemerenze civili e militari;
- 3)il cambiamento di domicilio;
- 4)le condanne riportate.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva