Art. 275Registro d'iscrizione

Il personale tecnico delle costruzioni navali e' iscritto in registri conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario. Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica:

  • a)le generalita' dell'iscritto;
  • b)il domicilio;
  • c)l'abilitazione professionale di cui e' in possesso;
  • d)i dati relativi all'attivita' professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi. Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre:
  • 1)i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione;
  • 2)le benemerenze civili e militari;
  • 3)il cambiamento di domicilio;
  • 4)le condanne riportate.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art275 · fonte su Normattiva