Art. 12Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali

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Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato se chi esercita l'impresa e' un cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 7 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformita' con quanto previsto in tale allegato. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nell'allegato 7 attestano, sotto la propria responsabilita', che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti; altrimenti si applicano, a tali fornitori, le disposizioni di cui al punto 2, ultimo periodo, dello stesso allegato.

Testo vigente dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art12 · fonte su Normattiva