Art. 13 — Capacita' finanziaria ed economica dei concorrenti
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La dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
- a)idonee dichiarazioni bancarie;
- b)bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
- c)dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa e' ammessa a provare la propria capacita' finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.
Testo vigente dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva