Art. 13Capacita' finanziaria ed economica dei concorrenti

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La dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:

  • a)idonee dichiarazioni bancarie;
  • b)bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
  • c)dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa e' ammessa a provare la propria capacita' finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

Testo vigente dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art13 · fonte su Normattiva