Art. 13

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La dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:

  • a)idonee dichiarazioni bancarie;
  • b)bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
  • c)dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a fornitori stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Se il fornitore non e' in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

Testo vigente dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art13 · fonte su Normattiva