Art. 15 — Completamento e chiarimenti dei documenti presentati
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Nei limiti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14, le amministrazioni possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.
Testo vigente dal 11 agosto 1992 al 1 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva