Art. 19 — Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta
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Le disposizioni in materia di forniture in vigore alla data del 1o gennaio 1989 ed aventi la finalita' di ridurre le disparita' regionali e di promuovere la creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale sono applicabili fino al 31 dicembre 1992, purche' le stesse siano compatibili con il Trattato o con gli obblighi internazionali delle Comunita' europee.
Testo vigente dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva