Art. 21-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
Per l'accesso alle gare disciplinate dal presente testo unico di fornitori appartenenti a Stati la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo GATT sulle pubbliche forniture, approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE e, successivamente, con protocollo del 15 aprile 1994, approvato dal Consiglio delle Comunita' europee in data 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso. L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli di cui al comma 1 e le forniture di prodotti originari degli stessi Stati possono essere consentiti caso per caso, per esigenze tecniche o economiche, dalle amministrazioni aggiudicatrici che indicono le gare.
Testo vigente dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006 · versione 1 su Normattiva