Art. 3 — Contratti di durata
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Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'art. 1:
- a)nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e concernenti la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la durata e' uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale durata e' superiore a dodici mesi, si considera il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;
- b)nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei casi in cui sussistano dubbi sulla durata medesima, si considera il valore mensile moltiplicato per 48;
- c)quando si tratta di contratti che presentano un carattere di regolarita' o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato, deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale dei contratti analoghi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti. Tale valore deve essere corretto, se possibile, per tener conto delle modifiche, che, prevedibili in quantita' o valore, siano eventualmente intervenute nel corso dei dodici mesi successivi al contratto iniziale. La correzione dovra' altresi' essere operata in modo da tener conto del valore di stima dei contratti successivi conclusi nel corso dell'esercizio se il contratto iniziale e' superiore a dodici mesi. Le modalita' di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione del presente articolo;
- d)per le forniture omogenee, che possono dar luogo a contratti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base il valore di stima della totalita' dei lotti;
- e)quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso, come base per determinare il valore di stima del contratto, l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni. Nessun contratto d'acquisto puo' essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente testo unico.
Testo vigente dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva