Art. 4
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[1]Sono escluse dall'applicazione del presente testo unico:
- a)le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalita' di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- b)le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c)
[2]ed f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- c)le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
- d)le forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi:
- 1)in base ad un accordo internazionale concluso, in conformita' con il Trattato, con uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; tale accordo e' comunicato alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministero degli affari esteri;
- 2)ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza;
- 3)in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale;
- e)le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 223, pararafo 2, del Trattato; tale esclusione non riguarda i prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari.
Testo vigente dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006 · versione 1 su Normattiva