Art. 9Procedure di aggiudicazione

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Per procedura aperta, si intende la forma del pubblico incanto; per procedura ristretta, le forme della licitazione privata e dell'appalto-concorso; per procedura negoziata, la trattativa privata. Nell'aggiudicare le pubbliche forniture le amministrazioni provvedono mediante gare aventi la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto-concorso e della trattativa privata. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla licitazione privata ed all'appalto-concorso in casi debitamente motivati. Il ricorso alla licitazione privata e all'appalto-concorso e', in particolare, giustificato:

  • a)dalla necessita' di rispettare un equilibrio tra il valore della fornitura ed i costi della procedura;
  • b)dalla natura specifica dei prodotti da fornire. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le forniture a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, ovvero in caso di offerte inaccettabili ai sensi degli articoli da 11 a 14, purche' le condizioni iniziali della fornitura non vengano fondamentalmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara, a meno che includano nella trattativa privata tutte le imprese fornitrici che soddisfano i criteri di cui agli articoli dall'11 al 14 e che, nel corso delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali del procedimento contrattuale. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le forniture mediante trattativa privata senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:
  • a)in mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, purche' non vengano alterate nella sostanza le condizioni originarie della fornitura e sia trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee un'apposita relazione;
  • b)per gli oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantita' sufficiente ad accertare la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;
  • c)per le forniture la cui fabbricazione o consegna, a causa di particolarita' tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;
  • d)nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle proce- dure di cui ai commi 2 e 3. Le circostanze invocate per giustificare tale eccezionale urgenza non debbono tuttavia mai essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;
  • e)per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare del materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo', di regola, superare i tre anni. In tutti gli altri casi le amministrazioni affidano le forniture mediante pubblico incanto. Nel caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, le amministrazioni aggiudicatrici redigono un verbale recante la motivazione del ricorso a dette procedure e contenente almeno il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, il valore, la quantita' e la natura delle merci acquistate, il numero delle domande di partecipazione, il numero dei candidati invitati a presentare un'offerta, il numero dei candidati eventualmente respinti e le ragioni per cui la loro candidatura e' stata respinta. Nel caso di procedura a trattativa privata il verbale deve indicare altresi' le circostanze previste nei commi 5 e 6, debitamente motivate, che giustificano il ricorso a tale procedura. Lo stesso verbale, o i suoi elementi principali, e' comunicato, su richiesta, alla Commissione delle Comunita' europee.

Testo vigente dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art9 · fonte su Normattiva