Art. 10

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di applicazione 1. Le disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si applicano:

  • a)alle cose e ai beni indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo;
  • b)alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dichiarate a norma dell'articolo 6, comma 2;
  • c)ai beni archivistici;
  • d)ai beni librari. 2. Le disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e del Capo III, sezioni I e II, di questo Titolo si applicano alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di proprieta' privata, nonche' ai beni indicati nell'articolo 2, comma 4, lettera c), solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall'articolo 6.

Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art10 · fonte su Normattiva