Art. 105
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per la promozione della fruizione (legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 8) 1. Al fine di promuovere e sviluppare la fruizione dei beni culturali il Ministero, oltre a concludere accordi con amministrazioni pubbliche ed altri soggetti privati, puo' stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attivita' per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva