Art. 107-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 1 maggio 2004. Leggi il testo vigente →
1. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi. 2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora cio' risulti necessario per scopi storici. Ai documenti e' allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, puo' essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignita', della riservatezza o dell'identita' personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 1 maggio 2004 · versione 5 su Normattiva