Art. 112
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di assistenza culturale e di ospitalita' (Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-quater; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1) 1. Nei luoghi indicati all'articolo 99, comma 1, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico. 2. I servizi riguardano in particolare:
- a)il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
- b)i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
- c)la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
- d)la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- e)i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
- f)i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
- g)l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva