Art. 114
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dei beni culturali (Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5-ter) 1. Il Ministero puo' concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale. 2. Il capo dell'istituto determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva