Art. 116

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di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali (Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 4; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 9) 1. Il capo dell'istituto, all'atto della concessione, per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere di beni culturali, prescrive:

  • a)il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
  • b)la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art116 · fonte su Normattiva