Art. 122
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in materia di alienazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente modificati dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, artt. 17 e 18) 1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:
- a)chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell'articolo 55;
- b)chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprieta' o della detenzione di beni culturali;
- c)l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 60, comma 1.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva