Art. 125
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illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modificato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 13) 1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 2 appartenenti allo Stato a norma dell'articolo 88 e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione. 2. La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 86.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva