Art. 13
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effettuate a norma della legislazione precedente (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 71) 1. Nel termine stabilito dal regolamento, il Ministero procede alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni immobili indicati nell'articolo 2 per i quali non siano state rinnovate e trascritte le notifiche precedentemente effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778. 2. Le notifiche indicate al comma 1 restano comunque valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine prescritto dallo stesso comma 1. 3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 conservano piena efficacia.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva