Art. 135
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in atti giuridici (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 61; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 41) 1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di questo Titolo, o senza l'osservanza delle condizioni e modalita' da esso prescritte, sono nulli. 2. Resta sempre salva la facolta' del Ministero di esercitare il diritto di prelazione a norma delle disposizioni contenute nella sezione II del Capo III.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva