Art. 145
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o modifica degli elenchi (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3) 1. Gli elenchi dei beni e delle localita' indicati all'articolo 139 approvati dal Ministero prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le integrazioni previste dall'articolo 144, non possono essere revocati o modificati se non previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che si pronun cia nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva