Art. 147
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e catalogazione (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 54, comma 1, lett. b) 1. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono censiti, catalogati e individuati anche su cartografia informatizzata da restituirsi in scala idonea all'identificazione del bene. A tal fine il Ministero, d'intesa con la Conferenza unificata, predispone tecniche di rappresentazione e sistemi informatici tra loro compatibili e interscambiabili.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva