Art. 152
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non soggetti ad autorizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 art. 82, commi 8 e 12 aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1) 1. Non e' richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:
- a)per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b)per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c)per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purche' previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva