Art. 153
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o sospensione dei lavori (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1, 2 e 4) 1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica prescritta dall'articolo 143 la Regione e il Ministero hanno facolta' di:
- a)inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
- b)ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati. 2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato di notevole interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni non sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della commissione provinciale di cui all'articolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista all'articolo 144. 3. Il provvedimento cautelare nonche' gli atti successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva