Art. 154

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spese a seguito della sospensione dei lavori (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 10) 1. Per lavori su beni ne' precedentemente inclusi negli elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, ne' precedentemente dichiarati e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 153, comma 1, l'interessato puo' ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere gia' eseguite sono demolite a spese dell'autorita' che ha disposto la sospensione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art154 · fonte su Normattiva