Art. 161
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1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo. 2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva