Art. 162
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transitoria (Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1-ter e 1-quinquies) 1. Fino all'approvazione dei piani previsti all'articolo 149 non e' concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 151 per i beni individuati a norma dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva