Art. 164

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di rimessione in pristino o di versamento di indennita' pecuniaria (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15) 1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti da questo Titolo, il trasgressore e' tenuto, secondo che la Regione ritenga piu' opportuno, nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma e' determinata previa perizia di stima. 2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al trasgressore un termine per provvedere. 3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. 4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalita' di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.

Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art164 · fonte su Normattiva