Art. 165

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in materia di collocamento o affissione di mezzi di pubblicita' (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 14, commi 2 e 4; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13) 1. Chiunque non osserva il divieto di collocamento o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicita' adottato dall'autorita' preposta alla tutela paesaggistica a norma dell'articolo 157, comma I e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000. 2. Il responsabile della violazione e' tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicita', nel termine assegnato dall'autorita' amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima autorita' provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. 3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 157, comma 2, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni ambientali indicati nell'articolo 138, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art165 · fonte su Normattiva