Art. 18
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legislativi particolari (Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791) 1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ed ogni altra disposizione di legge speciale avente ad oggetto singole citta', complessi architettonici, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva