Art. 22

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1. I beni culturali non possono essere rimossi senza l'autorizzazione del Ministero. 2. I beni appartenenti agli enti contemplati dall'articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza. 3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma dell'articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne da' notizia alla soprintendenza, la quale puo' prescrivere le misure che ritenga necessarie perche' i beni medesimi non subiscano danno. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art22 · fonte su Normattiva