Art. 28
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dei lavori (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20). 1. Il soprintendente puo' ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23, 26 e 27 ovvero condotti in difformita' dall'approvazione. 2. La stessa facolta' spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell'articolo 6. 3. Nel caso previsto al comma 2 l'avvio del procedimento di dichiarazione e' comunicato non oltre trenta giorni dall'ordine di sospensione: se entro tale termine non e' effettuata la comunicazione, l'ordine di sospensione si intende revocato.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva