Art. 29
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sui beni culturali (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155) 1. I beni culturali di proprieta' dello Stato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna. 2. Per l'applicazione degli articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il Ministero puo' procedere mediante accordi ed intese.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva