Art. 34
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di restauro 1. Ai fini del presente Capo, per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenere l'integrita' materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva