Art. 35
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e approvazione del restauro 1. Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo e' autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23. 2. Con l'approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilita' dell'intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva