Art. 37
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conservative (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2) 1. Il Ministero ha facolta' di provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei beni culturali. 2. Il Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o detentore l'esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa occorrente e' posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 2.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva