Art. 45
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al pubblico degli immobili restaurati (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3; comma 3; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 2) 1. Gli immobili di proprieta' privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, o per i quali siano stati concessi contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari. 2. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva