Art. 5
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di enti pubblici e privati (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 4 e 58; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a) 1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza. 2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonche' quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell'elenco. 3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla Regione competente. 4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna all'ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo. 5. I beni elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva