Art. 50

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e cartelli pubblicitari (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 22; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23) 1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicita' sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimita' di essi. Il soprintendente puo' autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili. 2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicita', salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o del luoghi soggetti a tutela.

Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art50 · fonte su Normattiva