Art. 51
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di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13) 1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti esposti o non alla pubblica vista deve ottenere l'autorizzazione dal soprintendente.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva