Art. 52
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 2003 al 1 maggio 2004. Leggi il testo vigente →
[1]d'artista (Decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15)
[2]1. Non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili e' tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne prescrive l'inamovibilita' da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso. 2 2. Non puo' essere modificata la destinazione d'uso degli studi d'artista a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
2La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 185 (in G.U. 1a s.s. 11/6/2003, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui prevede che non sono soggetti a provvedimenti di rilascio gli studi d'artista ivi contemplati".
Testo vigente dal 12 giugno 2003 al 1 maggio 2004 · versione 4 su Normattiva