Art. 52
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42
Testo vigente dal 1 maggio 2004, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva
Apro la norma…
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42
Testo vigente dal 1 maggio 2004, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Beni culturali e ambientali - Studi di artista con riconosciuto valore storico-artistico e vincolo di inamovibilità - Contratti di locazione - Interdizione di provvedimenti di rilascio - Illimitata continuazione del rapporto, con irragionevole compressione dei diritti del locatore - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nella parte in cui prevede che non sono soggetti a provvedimenti di rilascio, previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani, gli studi d'artista di riconosciuto valore storico e artistico ivi contemplati. Una volta, infatti, che - in vista della tutela del valore culturale dei beni in questione - si mantengano ferme pari ed altrettanto efficaci misure di difesa e garanzia quali sono in ispecie i vincoli di inamovibilità e immutabilità di destinazione del bene, appare manifesta l'incongruenza della disciplina in esame, in quanto eccedente la finalità di tutela perseguita, comportante inoltre la lesione del diritto di proprietà del locatore, a causa dell'illimitata continuazione del rapporto locativo data l'assoluta indeterminatezza del periodo di tempo nel quale risultano interdetti i provvedimenti di rilascio.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art52 · fonte su Normattiva