Art. 53
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del commercio in aree di valore culturale (Legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13) 1. Con provvedimento del soprintendente o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l'esercizio del commercio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 non e' consentito o e' consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio e' subordinato al preventivo nulla osta del soprintendente che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, puo' essere concesso solo per le installazioni mobili. 2. Sono fatte salve le norme regionali emanate in applicazione dell'articolo 28, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva