Art. 56
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alla permuta (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50) 1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati all'articolo 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte. 2. Per i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere della Regione che e' tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva