Art. 58
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(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e) 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprieta' o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. 2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
- a)dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;
- b)dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
- c)dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. 3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene. 4. La denuncia contiene:
- a)i dati identificativi dell'alienante e dell'acquirente;
- b)i dati identificativi dei beni alienati;
- c)l'indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati;
- d)l'indicazione della natura e delle condizioni dell'alienazione;
- e)l'indicazione del domicilio in Italia dell'alienante e dell'acquirente ai fini delle eventuali comunicazioni previste da questo Titolo. 5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva