Art. 60
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della prelazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g) 1. Il diritto di prelazione e' esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 58. 2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione e' notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprieta' passa allo Stato dalla data dell'ultima notificazione. 3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione e' inefficace ed all'alienante e' vietato effettuare la consegna della cosa. 4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. 5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facolta' di recedere dal contratto.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva