Art. 62
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di denuncia dell'attivita' commerciale e di tenuta del registro (Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128; legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 10) 1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell'allegato A di questo Testo Unico invia al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione prevista dall'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. I soggetti indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalita' stabilite dal regolamento. Il registro e' esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della Regione. 3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedelta' delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell'ispezione e' notificato all'interessato ed alla locale autorita' di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva