Art. 63

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di autenticita' e di provenienza (Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 2) 1. Chiunque esercita l'attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichita' o di interesse storico od archeologico ha l'obbligo di porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticita' e di provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione. 2. All'atto della vendita i soggetti indicati al comma l sono tenuti a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticita' e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.

Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art63 · fonte su Normattiva