Art. 64
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di documenti (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 3, 4 e 5) 1. I titolari di case di vendita ed i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente archivistico l'elenco dei beni archivistici posti in vendita. 2. Entro tre mesi dalle comunicazioni previste dal comma 1 il Ministero puo' provvedere a norma dell'articolo 6, comma 2.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva