Art. 67
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(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 37, sostituito dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 6, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 19, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 16, sostituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 11; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 4) 1. Avverso il diniego dell'attestato, l'interessato puo' presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al direttore generale. 2. Copia del ricorso e' contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato. 3. Il direttore generale, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 4. Qualora il direttore generale accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva